BATTIPAGLIA. Poliziotto multato, in servizio presso il commissariato di Battipaglia, vince al Tar contro la Questura di Salerno e il Ministero dell’Interno. All’ispettore di Polizia di Stato M.S. era stata comminata dalla Questura, nel luglio dello scorso anno, una sanzione disciplinare pecuniaria, nella misura di un terzo di una mensilità di stipendio. La sanzione era stata notificata a causa di un atto di pignoramento di crediti presso terzi, da parte dell’Equitalia, a suo carico. Dalla Questura era stata contestata al poliziotto la violazione dell’articolo 4 del Dpr 737/81, ovvero la contrazione di debiti senza onorarli ed un comportamento non conforme al decoro delle funzioni svolte. M.S. aveva presentato ricorso, che il Tar ha accolto lo scorso 20 novembre. Secondo il citato Dpr, la sanzione viene comminata nel caso in cui vengano contratti debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; ma anche in caso di qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza. In effetti, secondo i giudici amministrativi, il suddetto pignoramento presso terzi riguardava crediti d’imposta pari ad oltre 7mila euro, comprensivi d’interessi, spese e altri oneri; e il ricorrente, nella sue giustificazioni, aveva fatto presente trattarsi di debito riferito a cartelle esattoriali non riscosse, relativamente a tasse automobilistiche, Irpef e infrazioni al codice della strada. Secondo il Tar le obbligazioni tributarie – del genere di quelle che, non pagate, avevano determinato l’emissione delle cartelle di pagamento, rimaste insolute – non possono essere comprese nella nozione di “contrarre debiti senza onorarli”. Ciò per la semplice, ma decisiva, ragione, che nell’eziologia di un debito verso il fisco appare carente l’elemento volontaristico (“contrarre debiti senza onorarli”), che deve connotare invece l’ipotesi di condotta presa in considerazione dalla Questura. Ne consegue l’impossibilità di riportare il fatto, concretamente ascritto al ricorrente, al paradigma normativo di cui al Dpr 737/81.