CAMEROTA. Con la sentenza n. 8/2017, pubblicata il 12.4.2017, la Corte di Appello di Roma – Sezione speciale per gli usi civici – ha accertato la natura civica degli estesi appezzamenti posti fra la pineta “S. Iconio” e la foce del fiume Mingardo, nel territorio del Comune di Camerota, in uno dei tratti di costa più attraenti e suggestivi del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Come evidenziato dagli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D’Angiolillo, Antonio Verde e Alberto La Gloria, il Giudice di secondo grado ha riformato la sentenza n. 2/2015, resa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, rilevando che i fondi appartengono alla comunità camerotana e non ai privati che, all’origine della complessa controversia, ne avevano rivendicato la proprietà, piena ed esclusiva, in ragione di una serie di giudizi civili.
La pronuncia di appello ha “cancellato” il provvedimento commissariale e capovolto l’intera vicenda, confermando la correttezza dell’operato del Comune di Camerota e della Regione Campania, i quali avevano assunto i provvedimenti di reintegra nel possesso dei terreni, a beneficio della collettività, inizialmente contestati dagli appellati.
In particolare, la Sezione speciale usi civici di Roma, condividendo le deduzioni dei legali incaricati, ha evidenziato, con pregnante motivazione, che la decisione del Commissario regionale aveva erroneamente disatteso che:
- i contenziosi civili invocati dai ricorrenti, quale presupposto del preteso diritto di proprietà, non potevano riguardare la c.d. “qualitas soli” di uso civicodelle aree e, dunque, non erano idonei ad assumere l’autorità di “giudicato”;
- precedentemente alla definizione degli stessi giudizi civili, la Giunta Regionale della Campania, con decreto n. 12886 del 22.12.1995, aveva già incluso i terreni in questione nel c.d. “demanio S. Iconio”, gravato da usi civici di pertinenza del Comune di Camerota, con assegnazione delle relative particelle alla categoria A della Legge n. 1766/1927.
Come affermato dai difensori costituiti, “la sentenza di appello assume particolare rilievo, sia sul piano della giurisprudenza in materia di diritti di uso civico, sia sul piano sostanziale, risolvendo un’annosa questione che ha interessato, innanzitutto, la comunità di Camerota, alla quale è stata finalmente restituita la piena titolarità dei diritti sull’areale in esame, nonché le numerose strutture turistico-ricettive ivi insediate, bisognose di certezze in ordine ai rapporti di concessione dei terreni presupposti all’esercizio dell’attività”.