IMMOBILI – Limiti importanti esistono per quanto concerne le proprietà immobiliari:
- impignorabili per debiti inferiori a 20mila euro;
- prima dell’ipoteca, è necessario un preavviso di almeno 30 giorni;
- prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e attendere 6 mesi;
- non si può pignorare la casa se il debito complessivo è inferiore a 120mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia;
- non si può mai pignorare la casa – anche se il debito supera i 120mila euro – se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).
Il pignoramento immobiliare nel privato è invece consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore.
STIPENDIO E PENSIONE – Per quanto concerne il limite al pignoramento di stipendi e pensioni:
- in banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;
- sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, non può eccedere la quota di un quinto;
- per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro).
- in banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino a 1.344,21 euro, il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.
BENI IMPIGNORABILI – Tra i beni impignorabili rientrano, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili. Beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi. Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco). Il fermo auto, invece, non è legittimo solo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un imprenditore o un professionista.
PROPRIETA’ E PATRIMONI COINTESTATI – Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.