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Videoriprese dei dipendenti, vietate anche se c’è il loro consenso

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Videoriprese dei dipendenti vietate anche se c’è il consenso. I datori di lavoro non possono riprendere arbitrariamente i dipendenti all’opera. Altrimenti rischiano una condanna penale.

Riprese autorizzate solo a seguito di accordo con i sindacati

Ciò vale anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pure se i lavoratori sono d’accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: gli apparecchi che potenzialmente possono controllare a distanza i dipendenti, in tal senso, possono essere autorizzati solo a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza di questo, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, mentre il consenso degli interessati non costituisce un’esimente per l’imprenditore perché i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato ed in quanto tali influenzabili già in sede di assunzione.

La conferma con il Jobs Act

Tutto questo era già stato previsto dagli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970) in materia di tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate, ma è stato confermato anche dall’art. 23, c 2 D. lgs n. 151 del 2015, che ha modificato l’art. 171 D. lgs n. 196 del 2003 e quindi vale anche dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.

A ribadire quelli che sono sacrosanti principi dei diritti dei lavoratori non scalfiti dalla recente riforma, è la sentenza della terza sezione penale della Cassazione 38882/18, pubblicata il 24 agosto, che per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è un’importante decisione che fa il punto in materia e fornisce preziose indicazioni ai fini della tutela del rapporto datore/dipendenti in materia di videosorveglianza e riprese nei luoghi di lavoro.

Nel provvedimento in commento è stata confermata l’ammenda emessa dal Tribunale di Chieti nei confronti del titolare di un bar per il reato di cui agli articoli 4 e 38 D. Lgs.  300 del 1970 perché quale esercente attività di bar-gelateria, installava quattro telecamere, disponendole in vari punti dello stabilimento, connesse ad uno schermo LCD e a un apparato informatico, in modo da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il controllo a distanza.

A nulla è valso rilevare che il sistema di videocamere risultasse installato per l’incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale ed in particolare a seguito di due episodi, uno consistente in un’aggressione ad una dipendente da parte di ragazzi ubriachi, e quindi l’istallazione risponderebbe ad esigenze di sicurezza sul lavoro, e l’altro riguardante furti subiti dal locale e dunque la videosorveglianza avrebbe la finalità di tutelare il patrimonio aziendale.

Reato anche se le telecamere sono spente

Non vi è dubbio che l’impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: ed il reato è integrato anche quando le telecamere restano spente. Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire l’accordo coi sindacati, che è collettivo, o l’autorizzazione dell’organo pubblico.

Rileva, a tal proposito, il supremo collegio con condivisibile e significativa motivazione che: «Questa procedura, dettagliatamente prevista dal legislatore – frutto della scelta specifica di affidare l’assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo – trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato.

La diseguaglianza di fatto, e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile (a differenza di quanto ritenuto invece dalla Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060, citata nel ricorso), potendo essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione,  una  dichiarazione  con  cui  accettano  l’introduzione  di  qualsiasi  tecnologia  di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione,  in qualche modo condizionante l’assunzione».