AVELLINO. Il Presidente Provinciale e Comunale della Gadit di Avellino A.P rende noto la presenza dei suoi volontari e mezzi , sul vasto Territorio Irpino in questi giorni aumentando i servizi di vigilanza in Alta Irpinia.
Antincendio boschivo
Infatti è anche in questi periodi che non va sottovaluto il fenomeno degli incendi boschivi, con la presenza di questo caldo anomalo e vento forte, e di fatto , la Gadit Avellino, Associazione riconosciuta dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del mare, sta aumentando i controlli con le proprie unità operative composte da volontari e mezzi. L’intero parco auto della Gadit Avellino è composto da due autovetture Alfa Romeo 156 Twin Spark e un veicolo 4×4 una Land Rover Discovery, aggiornate dalla motorizzazione civile, come veicoli adibiti alle attività di protezionismo animale e vigilanza zoofila. Gli stessi veicoli pattuglieranno la nostra alta Irpinia per preservare quei territori da condotte scellerate che possono mettere in pericolo boschi e animali. Le Guardie Giurate Volontarie della Gadit pattuglieranno quando di loro competenza con servizi specifici di vigilanza ecozoofila e vigilanza anti incendio boschivo.
Vigilanza eco zoofila
Lo Stesso P.T della Gadit vuole soffermarsi sulla figura giuridica della GPGV (Guardia Particolare Giurata Volontaria) e sul soccorso di animali feriti.
Le guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare , secondo quanto previsto dagli artt. 57, comma 3, c.p.p. e 6, comma 2, legge n. 189/2004, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati). Si può quindi ritenere che, la qualifica di agente di polizia giudiziaria compete alla guardia zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque appurare se l’associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali rispetto alla specifica materia di competenza e l’ambito territoriale in cui possono operare. – nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali di affezione) – utilizzare veicoli, immatricolati a nome di associazioni riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, dotati di dispositivi acustici e/o luminosi ai sensi dell’art. 177 codice della strada. L’utilizzo è consentito esclusivamente per servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto di detti animali che versino in stato di necessità.
Il presidente Gadit: “Non soccorrere un animale ferito è reato”
IL Presidente Gadit, ribadisce che non soccorrere un animale ferito è reato e illustra l’art. 189 comma 9 bis, che dispone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”. I casi di omissione di soccorso prevede che: “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”. Chiunque non ottempera al predetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra euro 78,00 a euro 311,00. I casi sin qui indicati possono anche integrare gli estremi della responsabilità penale in quanto, l’omissione di soccorso di animali d’affezione, da reddito o protetti, oltre a sottostare agli obblighi previsti e sanzionati dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 544-ter del codice penale in tema di maltrattamento di animali con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro, con l’aggravante prevista dal terzo comma dell’aumento di pena della metà in caso di morte dell’animale.
Il Presidente Provinciale A.P ci tiene a ringraziare l’operato quotidiano che svolgono i suoi ragazzi , persone che fanno vera attività di volontariato credendo nella causa di questa associazione togliendo il più delle volte il tempo e fondi alle proprie famiglie , per poter portare il progetto associativo avanti con dedizione e sacrificio e per poter essere presenti sul vasto territorio Irpino abbracciando la volontà comune di difendere il nostro territorio e gli animali presenti.