Il bando dell’Asl per le ambulanze del 118 scivola sulla clausola che ha impedito l’avvalimento, negando ai partecipanti la possibilità di appoggiarsi ad altri per integrare i requisiti mancanti. I giudici della seconda sezione del Tar, pronunciandosi con una sentenza breve, hanno accolto in questi termini l’impugnativa presentata dalle associazioni Croce Gialla e Napoli Soccorso, annullando la previsione contenuta nel disciplinare e bloccando così le procedure di gara.
Bando per le ambulanze, il Tar blocca la gara
Riguardo all’avvalimento, i giudici hanno stabilito che l’Azienda sanitaria è andata oltre le possibilità offerte dal codice degli appalti e dalle direttive europee. «La generale preclusione, contenuta nel disciplinare, della possibilità di ricorrere, da parte dei concorrenti, all’istituto dell’avvalimento si legge nella sentenza da un lato non trova alcuna evidente e razionale giustificazione, dall’altro non è stata punto motivata, da parte della stazione appaltante».
Anzi, la clausola è ritenuta persino contraddittoria, perché se nell’avviso di gara «è ammessa la partecipazione degli operatori in forma di associazione temporanea di scopo, a fortiori non si comprende la ragione per la quale sia poi, dal capitolato, contraddittoriamente esclusa la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento».