Cronaca

Esame di maturità, pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni: si inizia il 23 giugno

Come cercare sul motore di ricerca del ministero dell’Istruzione il presidente esterno della propria commissione all’esame di Maturità 2022

Sono stati pubblicati, oggi 31 maggio, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i nominativi dei Presidenti delle commissioni per gli Esami di Maturità del secondo ciclo d’istruzione 2022. I nominativi sono stati forniti alle scuole e sono consultabili online nella sezione dedicata agli Esami. Sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione è possibile visualizzare i nominativi dei presidenti (unici membri esterni) che compongono la commissione per l’esame di Stato 2022.

Maturità 2022, ecco i Presidenti nominati per le commissioni

Nel secondo ciclo le commissioni sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da commissari interni. Quest’anno le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte.

Per la Secondaria di secondo grado, la sessione d’Esame inizierà il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica.

Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli Esami 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni.

La ripartizione dei 522.873 candidati interni è:

  • Istituti professionali: 92.828.
  • Istituti tecnici: 167.718.
  • Licei: 262.327.

Il ruolo del Presidente di Commissione

il Presidente della commissione:

  • garantisce la correttezza di tutte le operazioni d’esame e il rispetto della relativa normativa vigente;
  • promuove un clima di serenità all’interno della commissione e nel corso dei colloqui;
  • svolge quella funzione di terzietà necessaria a garantire l’oggettività della valutazione degli studenti.

Costituzione e nomina delle commissioni

La commissione per l’esame di Stato (esame di maturità) è l’organo giuridico preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine delle scuole superiori.

Obiettivo dell’esame è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, sulle basi culturali generali nonché delle loro capacità critiche.

Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono una ogni due classi; sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Ogni classe ha dunque una sottocommissione composta ciascuna da sei commissari interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame.

Il presidente – uno ogni due classi, unico per due sottocommissioni – è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

Quali docenti fanno parte della Commissione

I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Inoltre, nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato.

Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.

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