Cronaca, Economia

Indennità covid per circa 42mila domande riesaminate dall’Inps: ecco a chi spetta

Indennità covid per circa 42mila domande riesaminate dall’Inps: ecco a chi spetta. Circa 42mila fra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità Covid 19 a seguito del riesame delle domande. Nuove categorie di lavoratori dello spettacolo beneficeranno dell’indennità.

Inps, indennità covid: ecco a chi spetta

L’Inps ha infatti concluso il riesame d’ufficio di circa 42.000 domande di indennità Covid per il mese di marzo, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020.

I lavoratori dello spettacolo

Il decreto Rilancio ha previsto poi per i lavoratori dello spettacolo una indennità di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro. Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.

I requisiti

Per entrambe le platee si precisa che sono on-line le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Inoltre, coloro che con il requisito dei 30 contributi giornalieri che hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.

La domanda

L’Inps spiega che a seguito delle novità introdotte con il dl Rilancio inoltre i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità Covid in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.

Reddito di cittadinanza

Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione.


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