Cronaca

Nuovo Dpcm: ristoranti chiusi alle 24, limiti alle cene in casa | IL DPCM INTEGRALE

Firmato e pubblicato il nuovo dpcm di ottobre per l’emergenza coronavirus. Una serie di regole che riguardano la vita quotidiana, atte a contenere i contagi da Covid-19, in risalita in molte Regioni d’Italia, in particolar modo Lombardia Campania.
Le nuove regole riguardano l’utilizzo delle mascherine, lo stop agli sport amatoriali, limitazioni a feste privatecerimonie in genere e nuovi orari per gli esercizi commerciali, in particolar modo bar ristoranti. Novità anche per quanto concerne trasporti spostamenti da e per l’Italia.

Nuovo dpcm di ottobre per l’emergenza coronavirus: regole per negozi, bar e ristoranti

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza almeno un interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di all’interno dei limiti sostare dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida ie comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione nazionali delle misure di cui all’allegato 11.

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un primo periodo restano preventivamente accertato la condizione che compatibilità dello dopo le ore 21 e fermo restando metro. Continuano a essere consentite le attività di mense catering.

  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi: detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle lince guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

ristoranti fase 2


Le cene a casa

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Le banche e le assicurazioni

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve. comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, induzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Lo smart working

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva:
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Gli stabilimenti balneari

Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

  • l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
  • l’accesso dei fornitori esterni;
  • le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande di ristorazione;
  • la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
  • le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
  • le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  • lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
  • le modalità di informazione del rischio formazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione all’interno degli stabilimenti balneari, spiagge di libero accesso;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

  • le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti:
  • modalità utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione: le misure igienico-sanitarie per le camere c gli ambienti comuni;
  • l’accesso dei fornitori esterni;
  •  le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  • lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
  • le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

 


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