Le visite fiscali dei Carabinieri, Militari ed esercito sono state modificate dal decreto Madia, ecco i nuovi orari del 2021.
Visite fiscali orari 2021: malattia per Militari, Carabinieri, esercito
Le visite fiscali dei Carabinieri, Militari ed esercito sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111 e successivamente da decreto Madia e trova applicazione al personale militare in servizio permanente e al corpo dei Carabinieri.
In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla stessa Inps, i controlli medico-fiscali sono per le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, militari sotto la gestione del Polo Unico Inps. Per i militari e carabinieri assenti può essere disposto fin dal primo giorno se ci si assenta nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.
Quest’ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
In tutti gli altri casi, invece le visite fiscali per i militari possono essere richieste dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della verifica.
Orario di reperibilità militari e Carabinieri:
Le fasce di reperibilità per fare eseguire la visita fiscale militari carabinieri sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222, e sono le stesse dei dipendenti pubblici.
Cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità dei Militari e Carabinieri: sono le stesse del pubblico impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
- visite mediche;
- prestazioni specialistiche;
- accertamenti diagnostici;
- altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre. Il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
- In caso di assenza ingiustificata alle visite fiscali, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.