Visite fiscali scuola 2021: docenti, insegnati, personale scolastico e Ata. Dopo l’emergenza Covid ripartono le visite fiscali Inps con nuove regole, legate principalmente al contenimento della pandemia.
Visite fiscali scuola 2021
Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e Ata, sono partite, con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardanti gli accertamenti visite fiscali tempestive, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici – legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Tali disposizioni, hanno previsto che:
- la mancata presenza sul posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata all’amministrazione e nel caso del personale scolastico, all’istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento dell’assenza.
- la comunicazione deve essere registrata come fonogramma che indichi l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il
presunto periodo di assenza. - nel caso invece, il dipendente si avvalga dell’informazione del collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di malattia ad inviare il controllo medico.
- le visite fiscali, disposte dall’istituto o dall’ASL, possono essere effettuate entro due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali scuola insegnanti, sono le stesse dei dipendenti pubblici.
Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante le ore della visita per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione che in caso può richiedere il certificato medico a giustificazione dell’assenza.
La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici convenzionati con il Ssn mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti .
Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico Ata, l’assenza inferiore a dieci giorni è pagata con il trattamento base, fatta eccezione per le assenze causate da infortunio sul lavoro, malattia professionale o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.