Smart working, si lavora al protocollo: cosa prevede la bozza
Il protocollo fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione. L’accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente deve indicare la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione.
Si possono chiedere permessi, ma non sono previsti straordinari
Si dovrà, inoltre, indicare l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si legge nella bozza consegnata alle parti sociali – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione. Si individua la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104, ma non sono previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Tutela contro gli infortuni sul lavoro
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato. Le parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso.