Diritto

Il reato di atti persecutori (stalking): tutto quello che c’è da sapere

Sentiamo spesso, troppo spesso, parlare di stalking, una fattispecie delittuosa dei giorni nostri. Il nostro Codice Penale non parla di stalking ma di Atti Persecutori, precisamente all’articolo 612 prevede una pena da 6 mesi a 5 anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionargli un perdurante stato di ansia o di timore per la propria incolumità, nonché un cambiamento delle abitudini di vita. Già dal testo della norma si evince come le condicio sine qua non affinchè si configuri il delitto siano due:

  • Condotte reiterate nel tempo, non basta quindi un singolo episodio o degli episodi isolati per la configurazione del reato di Atti Persecutori
  • Tali condotte devono generare nella vittima uno stato di ansia, timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero un cambiamento nelle abitudini di vita. Si pensi a una donna che è costretta a cambiare utenza telefonica per evitare le continue telefonate assillanti del suo ex.

A tal proposito, la Giurisprudenza è concorde nell’affermare che il reato di Atti Persecutori puó ben configurarsi anche in assenza di contatto fisico tra stalker e vittima, si pensi al caso in cui lo stalker si avvalga di strumenti telematici al fine di porre in essere le condotte minacciose e ingiuriose.

Come ben sappiamo, spesso lo stalker è un ex fidanzato/marito che non ha accettato la fine della relazione e, in pieno delirio Persecutorio, inizia a minacciare e molestare pesantemente l’ex fidanzata/moglie con telefonate assillanti, appostamenti sotto casa o al luogo di lavoro, ecc. Ebbene, lo stesso articolo 612 C.P. prevede, nel caso in cui lo stalker sia un ex fidanzato/compagno, un aumento di pena. Inoltre, la pena è aumentata fino alla metà nel caso in cui la vittima di stalking sia una donna in stato di gravidanza, un minore o una persona con disabilità.

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Generalmente il reato di Atti Persecutori è a querela della persona offesa, tuttavia, diventa procedibile d’ufficio qualora la vittima sia persona minore di anni 18 o persona con disabilità.

Lo stalking, come poc’anzi accennato, è un crimine dei giorni nostri, su cui vi sono tanti luoghi comuni. Probabilmente il piú comune è quello secondo il quale lo stalker sarebbe un uomo “troppo innamorato”. Ebbene questo luogo comune, oltre a essere offensivo nei confronti delle vittime, è profondamente sbagliato. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, lo stalker è un individuo narcisista o psicopatico che esercita il suo delirio di onnipotenza e di controllo sulla vittima.

Un tratto distintivo di coloro che sono affetti da Disturbo Narcisistico di personalità, da disturbo anti-sociale di personalità, ovvero da Narcisismo Maligno, è quello di vedere le altre persone solo come strumenti funzionali alla realizzazione delle proprie fantasie di successo, potere o, nel caso dello stalker, di amore ideale. “Strumenti” su cui l’individuo psicopatico/narcisista pretende di avere l’assoluta proprietà, quando peró si accorge di non averne più il pieno controllo, egli avverte una sorta di ferita all’interno del suo ego narcisistico e inizia una serie di condotte violente per “punire” chi egli ritiene il colpevole. Non è raro, purtroppo, che questi individui arrivino a commettere azioni estremamente violente, come l’omicidio della vittima. Per tale ragione, è di fondamentale importanza denunciare, sin da subito, gli episodi di stalking.