La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca della patente non può essere applicata a chi guida un monopattino, o meglio, un veicolo “per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione”.
Cassazione: non si rischia la patente se si guida ubriachi un monopattino
La Corte di Cassazione ha stabilito che la patente non può essere revocata a chi guida un monopattino in stato di ebbrezza. Questa decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato dai difensori di un uomo che, il 17 luglio, era stato condannato dal tribunale di Milano a cinque mesi e dieci giorni di reclusione (pena sospesa) e 1.400 euro di ammenda, con revoca della patente, per aver guidato un monopattino in stato di ebbrezza.
Aveva causato un incidente in monopattino: Cassazione gli restituisce la patente
Il monopattinista aveva un tasso alcolemico di 1.67 g/l e, in queste condizioni, aveva perso il controllo del suo veicolo causando un incidente stradale. La decisione del tribunale di Milano è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La quarta sezione penale della Cassazione ha ritenuto che la revoca della patente non possa essere applicata nel caso in cui la persona alterata dall’alcol stia guidando un mezzo per cui non è richiesta alcuna licenza.
La sentenza chiarisce che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, conseguente per legge a illeciti commessi violando le norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi guida un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione. Questo principio viene normalmente applicato nei casi di persone ubriache alla guida di biciclette, ma può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, dato che la legge 160 del 2019 ha equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.
Nel caso specifico del monopattinista condannato lo scorso luglio, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata in un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.