Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio e degli esami sostenuti all’università. L’autocertificazione esami sostenuti Università è disponibile nei formati WORD, PDF e PDF editabile. Tra i certificati che possono essere rilasciati dalle Università, nei rapporti tra i privati, troviamo il certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti.
Autocertificazione Esami Sostenuti: il modello
L’autocertificazione esami sostenuti è un documento che ogni cittadino può auto-redigere e presentare presso le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari dei servizi pubblici italiani. Si tratta di una dichiarazione che sostituisce il certificato originale rilasciato dall’Ateneo frequentato e che attesta gli esami finora sostenuti.
Autocertificazione esami sostenuti Università: a cosa serve
Si tratta di modelli con cui un soggetto dichiara di essere in possesso di un certo titolo di studio, conseguito presso una determinata Università con una votazione “x” In alternativa il soggetto – non ancora laureato – può dichiarare di essere iscritto ad un certo corso di laurea presso una determinata facoltà relativamente all’anno accademico “y”.
Contestualmente il soggetto dichiara di aver sostenuto, durante la propria carriera universitaria, determinate attività formative di cui specifica:
- denominazione attività formativa
- voto
- data
- Cfu
- settore scientifico disciplinare
Nel caso può anche dichiarare quali sono le attività formative previste nel piano d studi ufficiale/personale ai fini del conseguimento del titolo di studio per le quali deve ancora sostenere l’esame.
Autocertificazione esami sostenuti Università: vale anche all’estero?
Non è scontato. Nel caso specifico occorre verificare che l’autocertificazione possa essere accettata dall’ente straniero. Se questo non è possibile, occorre richiedere ed esibire il certificato in bollo rilasciato dalla Università.
Cosa accade se si dichiara il falso
È importante ricordare che l’interessato deve dichiarare di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni.
L’Amministrazione che riceve l’autocertificazione può effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Se la dichiarazione non corrisponde al vero, il soggetto risponderà del reato di falso punibile ai sensi degli artt. 483 e 495 del Codice Penale.
La firma va autenticata?
No. La firma non deve neppure avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che lo ha richiesto. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). È esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
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Autocertificazione on line
Il 1° gennaio 2012, in applicazione dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) di cui al D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
In particolare è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni).
Si ricorda che la richiesta o l’accettazione di certificati da parte di una Pubblica amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. a del D.P.R. 445/2000.