Cronaca Salerno, Salerno

Salerno, continua a fare il primario nonostante la sospensione: scatta il divieto di dimora per Enrico Coscioni

Enrico Coscioni

Enrico Coscioni, primario di cardiochirurgia presso l’ospedale Ruggi di Salerno e già consigliere alla Sanità per il governatore Vincenzo De Luca, nonché presidente nazionale di Agenas (sebbene attualmente sospeso dopo un provvedimento del Consiglio dei ministri), è stato colpito da un “divieto di dimora nel comune di Salerno“.

Salerno, divieto di dimora per Enrico Coscioni: continuava a gestire il reparto di cardiochirurgia

Questa misura, disposta dal Tribunale su richiesta della Procura, è stata adottata poiché, nonostante l’interdizione dall’attività medica emessa il 6 marzo 2024 in relazione alla morte di un paziente, Coscioni avrebbe continuato a gestire il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi, impartendo regolarmente disposizioni.

Le indagini della Procura hanno rivelato che Coscioni avrebbe continuato a fornire indicazioni sulla gestione dei pazienti, determinando il loro ricovero dal pronto soccorso al reparto di cardiochirurgia, e coinvolgendo medici e personale sanitario nelle cure. Inoltre, avrebbe offerto consulenze ai colleghi sulle terapie da somministrare, violando sistematicamente le restrizioni imposte con la misura interdittiva.

La vicenda

Coscioni è indagato, insieme ad altri quattro professionisti, per la morte di Umberto Maddolo, un paziente di 62 anni sottoposto a un intervento di sostituzione della valvola aortica al Ruggi. Durante l’operazione, avvenuta il 20 dicembre 2021, i medici avrebbero lasciato un lembo di garza di 8 centimetri nel ventricolo sinistro del cuore, causando complicazioni che portarono al decesso del paziente. Oltre a Coscioni, risultano indagati i medici Gerardo Del Negro, Pietro Toigo, Francesco Pirozzi e Aniello Puca.

Recentemente, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato la sospensione di Coscioni dalla presidenza di Agenas, motivata dall’impossibilità di raggiungere un’intesa in Conferenza Stato-Regioni entro il termine previsto di 30 giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281.

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