Una ragazza di Caserta non viene ammessa al tirocinio per il Giudice di Pace ma vince il ricorso dopo un anno. La questione era emersa dalla procedura di selezione avviata con un bando pubblicato l’11 aprile 2023. Era stata esclusa per non aver caricato sulla piattaforma telematica la domanda di partecipazione firmata nonostante avesse allegato il documento di riconoscimento.
Caserta, non ammessa al tirocinio per il Giudice di Pace: vinto il ricorso
La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da C. D. P. contro il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e il Ministero della Giustizia, annullando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che aveva respinto le sue richieste. Il caso riguardava la sua esclusione dalla graduatoria finale per un tirocinio di dodici posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa.
L’esclusione
La questione era emersa a seguito della procedura di selezione avviata con un bando pubblicato l’11 aprile 2023. La ricorrente era stata esclusa poiché non aveva caricato sulla piattaforma telematica la domanda di partecipazione firmata, nonostante avesse allegato il proprio documento d’identità. La donna ha contestato la legittimità della sua esclusione, argomentando che la mancanza avrebbe potuto essere corretta attraverso un soccorso istruttorio, in conformità con i principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, considerandolo infondato, ma ha compensato le spese legali. Nell’appello presentato dall’avvocato Eugenio Carbone, la ricorrente ha ribadito le violazioni dei principi di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento, evidenziando che il sistema informatico utilizzato per la procedura aveva indicato la sua domanda come “completa”.
I motivi
Il Consiglio di Stato ha accolto le argomentazioni, sottolineando che:
- La mancanza di una firma nella domanda di partecipazione è sanabile: l’assenza di una sottoscrizione non rappresenta un’irregolarità insanabile, soprattutto in assenza di dubbi riguardo all’origine del documento.
- Interpretazione eccessiva del bando: il rigido requisito del bando che prevede l’automatica esclusione delle domande prive di firma, senza possibilità di regolarizzazione, è stato considerato in contrasto con i principi di proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa.
- Priorità per età: la donna, pur occupando il tredicesimo posto in graduatoria, ha diritto a una precedenza rispetto ad altri candidati con lo stesso punteggio, grazie alla sua età più giovane.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza del TAR, riconoscendo il diritto della ricorrente a essere inclusa nella graduatoria e stabilendo che irregolarità formali come quella riscontrata possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio.
Di conseguenza, potrà accedere al tirocinio per il quale aveva partecipato, rappresentando una vittoria non solo personale, ma anche giuridica per tutti coloro che si trovano in situazioni simili.