La decisione
La
sentenza rappresenta un primo punto di svolta in tema di
affidamento degli animali domestici in caso di
separazione e
divorzio atteso che, sinora, in mancanza di una specifica norma di riferimento, i giudici, anche in caso di esplicita istanza delle parti, non si sono pronunciati sull’argomento, ritenendo la questione meramente sentimentale e non tutelata da apposita legge, limitandosi, eventualmente, a convalidare gli accordi delle parti, in sede di
separazione consensuale.
La pronuncia in argomento offre diversi spunti di riflessione e apre le porte a un intervento legislativo, che si auspica avvenga in tempi brevi, considerato che oggi sono sempre più numerose le famiglie che, nella delicata situazione della disgregazione familiare, si trovano a dover fronteggiare contese aventi ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dell’animale d’affezione , oramai per molti, considerato un membro di famiglia, alla stessa stregua di un figlio.
Per il Giudice di Sciacca, nel decidere sull’affidamento dell’animale domestico e sul suo mantenimento si dovrà tenere conto:
- Che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela;ù
- Del benessere dell’animale stesso;
- Del miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale;
- Che l’affidamento può prescindere dall’intestazione risultante dal microchip;
- Delle spese veterinarie e straordinarie, da dividersi al 50%.
La giurisprudenza sull’affido animali in caso di separazione e divorzio
Come affermato dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 5322 del 2016, nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione e o divorzio dei coniugi o separazione dei conviventi.
Il legislatore italiano è, sul tema in argomento, in notevole ritardo rispetto alle problematiche sociali e all’evoluzione dei costumi atteso che sempre più persone, che in regime di coniugio hanno posseduto un animale domestico, al momento di separarsi si rivolgono al giudice che si trova a dover sviluppare un principio giuridico per il suo affidamento.
Se, infatti, in caso di
separazione consensuale, vi sono diversi casi di convalida, da parte dei giudici, dell’accordo dei coniugi con riferimento all’ ” assegnazione degli animali domestici” (anche se non mancano casi in cui si è affermato che sarebbe preferibile che la questione venisse affrontata al di fuori dell’accordo di separazione, con apposita scrittura privata), in sede di
separazione giudiziale, emerge inevitabilmente il vuoto normativo nell’attuale legislazione.
In tal senso, il Tribunale di Milano ha affermato, con ordinanza del 2 marzo 2011, che in caso di separazione giudiziale, il tribunale non si deve occupare dell’assegnazione degli animali domestici, neanche su esplicita istanza delle parti in ricorso, essendo questa una questione che può trovare ingresso nelle aule giudiziarie solo in caso di accordo dei coniugi.
Soltanto in sede di separazione consensuale, dunque, il giudice ha convalidato gli accordi tra i coniugi relativi all’assegnazione degli animali domestici.
Anche il Tribunale di Como, con sentenza del 3 febbraio 2016, ha stabilito che va omologato l’accordo con cui i coniugi in sede di separazione consensuale abbiano deciso le sorti dell’animale domestico di affezione: concordare l’assegnazione e il mantenimento non contrasta con i principi di ordine pubblico.
La proposta di legge
La pronuncia del Tribunale di Sciacca riaccende i riflettori su una proposta di legge che prevede l’introduzione nel
codice civile dell’art. 445 ter – ”
Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” – ” in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio“.