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Arriva l’assegno unico: fino a 180 euro per ogni figlio | COME FARE DOMANDA

Partono da gennaio 2022 le domande per l’assegno unico figli, le prime erogazioni da marzo. È la road map con cui dovrebbe entrare a regime l’assegno unico universale. Il decreto attuativo della misura dovrebbe arrivare in Cdm la prossima settimana. A regime, come anticipa Avvenire, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno.
“Non uno slittamento” della misura, spiegano fonti ministeriali, ma una scelta legata all’esigenza di permettere alle famiglie di presentare l’Isee dell’anno precedente, su cui si misura l’assegno. Per il 2022, per evitare 2 mesi scoperti, si prorogheranno a gennaio e febbraio assegno ‘ponte’ e assegni familiari oggi in vigore.

Assegno unico figli: importo dell’Inps, quando arriva

Da un minimo di 50 a circa 180 euro per ogni figlio, con una maggiorazione dal terzo figlio. È l’importo dell’assegno unico che dovrebbe essere fissato, a quanto si apprende da fonti ministeriali, dal decreto attuativo atteso in Cdm la prossima settimana. L’assegno sarà calcolato sulla base dell’Isee e andrà dai 50 euro per i redditi più alti fino ai 180 euro per i più bassi, che dal terzo figlio in poi potranno arrivare fino a circa 250-260 euro per ogni figlio.

Ci sarà inoltre una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano, una premialità voluta dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti per spingere il lavoro femminile. L’assegno unico per i figli verrà erogato nella somma minima di circa 50 euro ai redditi più alti, ma anche a chi decida di non presentare l’Isee. È quanto spiegano fonti ministeriali, in relazione al decreto attuativo sull’assegno unico atteso in Cdm la prossima settimana.

L’erogazione al minimo, in assenza di Isee che certifichi il diritto a un assegno più alto, avverrà dunque in automatico. Circa la metà delle famiglie italiane dovrebbe avere diritto all’importo massimo dell’assegno unico universale per i figli, che entrerà in vigore il prossimo anno. È quanto spiegano fonti ministeriali, sulla base dei dati dell’Istat secondo cui circa la metà delle famiglie italiane ha un Isee fino a 15mila euro.

I requisiti

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre. In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

Quando viene pagato l’assegno unico per i figli

A regime, come anticipa Avvenire, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno. I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

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