L’autocertificazione di cittadinanza è un documento che sostituisce il certificato di cittadinanza rilasciato dagli uffici dell’anagrafe del Comune attraverso il quale il cittadino attesta, sotto la propria responsabilità, la sua cittadinanza. Ecco il modello di autocertificazione cittadinanza da compilare e stampare, in formato Doc e PDF.
Cos’è l’autocertificazione di cittadinanza
Si tratta di una dichiarazione con la quale un cittadino attesta la propria cittadinanza italiana. Il documento sostituisce il certificato di cittadinanza che viene rilasciato dagli uffici dell’anagrafe del Comune.
Avere la cittadinanza italiana significa per il cittadino vedersi riconosciuto precisi diritti civili (diritto di opinione, di religione, di coscienza, ecc.), diritti sociali (assistenza sanitaria, diritto all’istruzione, tutela previdenziale, ecc.) e diritti politici (partecipazione all’amministrazione della cosa pubblica).
L’autocertificazione di cittadinanza non si autentica la firma nelle domande rivolte alla Pubblica Amministrazione se presentate direttamente dall’interessato o se la domanda viene inviata per posta, fax o per via telematica allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità.
L’autocertificazione di cittadinanza, inoltre, non richiede bolli ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Come si acquisisce la cittadinanza italiana
L’acquisto della cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis“, per cui il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Il principio dello “ius soli“, invece, fa riferimento alla nascita sul “suolo”, sul territorio dello Stato e si applica solo ai figli di ignoti, agli apolidi o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori e a coloro che, nati da genitori stranieri, hanno almeno uno dei due che risiede legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni a partire dalla data di nascita del figlio.
Altri modi per acquistare la cittadinanza sono
- lo “iure communicatio“, ossia la trasmissione all’interno della famiglia da un componente all’altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione);
- il “beneficio di legge“, allorché, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in modo automatico, senza necessità di specifica richiesta,
- la “naturalizzazione“. Questa comporta non una concessione automatica del nuovo status, ma una valutazione discrezionale da parte degli organi e degli uffici statali competenti.
Chi è obbligato a ricevere l’autocertificazione di cittadinanza
Sono obbligati ad accettare l’autocertificazione di cittadinanza tutte le Pubbliche Amministrazioni (comuni, comunità montane, province, regioni, scuole e università, prefetture, tribunali, inps, camere di commercio, motorizzazione civile, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, ecc.). La mancata accettazione dell’autocertificazione di cittadinanza o la richiesta del certificato di cittadinanza costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
I soggetti privati (come le banche, le assicurazioni ecc.) possono accettarla ma non sono obbligati.
Chi può utilizzare l’autocertificazione di cittadinanza
L’autocertificazione di cittadinanza può essere utilizzata da tutti i cittadini italiani. I cittadini dell’Unione Europea possono utilizzare l’autocertificazione con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I soggetti non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno, possono avvalersi dell’autocertificazione di cittadinanza, solo se la documentazione sostituita dalla certificazione è giacente presso le Pubbliche Amministrazioni.
Controlli e sanzioni
Nel presentare l’autocertificazione di cittadinanza, il dichiarante si assume tutte le responsabilità, civili e penali, di quanto dichiarato, come sancito dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto il cittadino ha autocertificato. In caso di dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali. Inoltre, il soggetto dichiarante il falso decadrà dai benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.