Novità sulle bollette dell’acqua in arrivo. Con la deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con importanti novità in materia di regolazione della morosità nel servizio idrico integrato.
Bollette dell’acqua, nuove regole dal 1 gennaio 2020
Nella delibera e nell’allegato (qui sotto allegati), l’Autorità rammenta come sia stato il d.P.C.M. 29 agosto 2016 a disporre che l’Autorità dovesse definire le “misure per il contenimento della morosità” nel settore del servizio idrico integrato (SII).
Nel farlo, è richiesto di disciplinare una serie di elementi (es. modalità e tempistiche di lettura e autolettura dei contatori, periodicità e modalità di fatturazione, procedure di messa in mora dell’utente e di recupero del credito, procedure per disalimentazione degli utenti morosi e così via).
La materia appare piuttosto delicata, per questo si è richiesto ad ARERA di tener conto di una serie di fattori di varia natura (alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute, ecc.) e, per questo, precedenti deliberazioni hanno altresì delineato e introdotto “utenze morose non disalimentabili”, nonché altre importanti precisazioni in materia di corrispettivo per i servizi idrici.
Sul punto devono segnalarsi, in particolare, la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e quella del 21 dicembre 2017 recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (TIBSI), come successivamente modificate e integrate.
La regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)
ARERA evidenzia come, dalle raccolte di dati effettuate a partire dal 2012, sia emerso nel SII un livello particolarmente elevato del tasso medio di morosità rispetto a quello registrato negli altri settori regolati, con una significativa differenziazione a livello territoriale.
Tra le segnalazioni e i reclami trasmessi all’Autorità dagli utenti finali del SII, alcuni hanno avuto ad oggetto l’avvio delle procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura, in assenza di un adeguato preavviso all’utente e/o in presenza di reclami o richieste di chiarimento sulla fatturazione ovvero di richieste di rateizzazione del pagamento a cui i gestori non avevano fornito riscontro.
Criticità che dunque hanno reso necessario adottare il provvedimento finale, recante la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI). Il testo, che illustra le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato, si inquadra nell’ambito della linea d’intervento dell’Autorità tesa a disciplinare le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili. La regolazione della morosità nel SII si applicherà a far data dal 1° gennaio 2020.
Sollecito bonario e costituzione in mora
In prima battuta, il provvedimento stabilisce che la comunicazione di costituzione in mora potrà essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata.
Si rammenta che utente finale è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
Tuttavia, la procedura di costituzione in mora potrà essere avviata solo dopo che il gestore abbia, in precedenza, inviato all’utente un primo sollecito bonario di pagamento. Nel dettaglio, il sollecito scatta, in caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura.
In caso scatti la costituzione in mora, il gestore può richiedere agli utenti, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma;
b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
Termine entro il quale saldare i pagamenti insoluti
La comunicazione di costituzione in mora è tenuta a riportare una serie di elementi essenziali, tra cui il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti.
Tale termine ultimo non potrà essere essere inferiore 20 giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora. Altrimenti, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, il termine sarà di 25 giorni solari calcolati a partire dall’emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
Infine, il termine sarà di 15 giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
Il piano di rateizzazione
La comunicazione di costituzione in mora dovrà inoltre informare l’utente circa la possibilità di richiedere, in alternativa, la rateizzazione dell’importo dovuto e concordare un piano di rateizzazione.
Il gestore, infatti, è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
Decorso tale termine senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l’avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all’utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
Limitazione o disattivazione all’utente finale moroso disalimentabile
La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell’utente finale potrà essere eseguita solo se il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso e successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.
Dovranno, inoltre, essere trascorsi i termini previsti senza che l’utente abbia saldato il debito o inoltrato la richiesta di rateizzazione. Ancora, in caso di morosità degli utenti finali domestici “disalimentabili”, la sospensione della fornitura potrà essere eseguita solo successivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
b) all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
c) all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
In caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora, il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi 25 giorni solari dall’intervento di limitazione.
Se, invece, il mancato pagamento riguarda fatture che complessivamente superano di oltre tre volte l’importo suddetto, il gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura trascorsi 20 giorni solari dall’intervento di limitazione.
Morosità utenze condominiali
In caso di morosità delle utenze condominiali, si prevede anche che il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità, non possa attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora vi siano stati dei pagamenti parziali pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto.
Il gestore avrà, tuttavia, facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora il Condominio non provveda a saldare il restante importo dovuto entro 6 mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale.
Il provvedimento rammenta anche la possibilità che in Condominio si applichino procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
In tal caso, sarà l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, a promuovere, ove tecnicamente fattibile, l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare. Lo stesso Ente di governo verifica i casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.