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Bonus asili nido, piattaforma online: come fare domanda e a chi spetta

È online la piattaforma per fare domanda per il bonus asili nido. Dal 1° agosto, infatti, è possibile presentare domanda, i cui termini scadranno soltanto il prossimo 31 dicembre. Tutti, anche coloro che hanno un Isee elevato, possono richiederlo per ciascun figlio con un’età fino a tre anni, compiuti tra gennaio e agosto 2022. L’agevolazione è valida anche per i figli adottati o in affidamento.

Bonus asili nido, come fare domanda

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo mille euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.



Come funziona: importo e pagamento

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Sarà preso a riferimento l’ ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.



Erogazione dei bonus

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2022 è di 553,8 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA).

A partire dal 10 aprile 2020, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48, non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Decadenza

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

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