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Bonus facciate 2021: proroga legge di Bilancio, ecobonus 90 e 110%

Confermata la proroga bonus facciate 2021, nella nuova Legge di Bilancio 2021 c’è la proroga al 2021 dei bonus edilizi e tra questi il bonus facciata. Ecco cos’è, come funziona, elenco lavori ammessi, facciate, guida ufficiale Agenzia Entrate, ultime notizie.

Ricordiamo anche che il bonus facciate 90% rientra, anche tra le agevolazioni fiscali per le quali è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, se le spese sono sostenute nel 2020 e nel 2021.

Bonus facciate 2021

La proroga di 1 anno è per tutto il pacchetto degli sconti dedicati ai lavori in casa fino al 31 dicembre 2021:

  • Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% per una massimo di spesa pari a 96.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo estesa anche ad altri tipi di intervento.
  • bonus verde, con detrazione al 36% per la riqualificazione urbana con interventi agevolabili per i privati e condomini per terrazzi, balconi e giardini e per chi finanzia lavori per il verde pubblico.
  • Ecobonus: detrazione o sconto pari al 65% o 50% per tutti coloro che effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere sempre in 10 anni.
  • Bonus caldaie: in vigore il nuovo bonus caldaia a condesazione.
  • Bonus mobili: agevolazione che prevede una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, sarà riconfermata per il 2021 con l’aumento del tetto di spesa a 16.000 euro.
  • Sismabonus: detrazione fino all’85% per chi effettua interventi su tutto l’edifico di risparmio energetico o di adeguamento sismico con il cd. sismabonus. Per il sismabonus, si parla anche di una possibile estesione dell’agevolazione ai capannoni e alle imprese.
  • Bonus unico condomini: solo per i lavori di riqualificazione energetica condominiali, sismabonus + ecobonus, con detrazione spese all’80% o 85%, a seconda del grado di riduzione del rischio raggiunto con gli interventi stessi.
  • Bonus tende da sole e bonus tende da interni: detrazione IRPEF pari al 50%.
  • Bonus finestre ed infissi: agevolabile sia con l’Ecobonus che con il bonus ristrutturazioni. In entrambi i casi la detrazione o lo sconto delle spese è al 50%.

  • Bonus condizionatori con detrazione o sconto immediato sul prezzo di vendita grazie al decreto Crescita.

Bonus facciate 2020 sconto 90% e 110%:

Il decreto Rilancio 2020 è stato convertito in legge, pertanto le novità approvate dalla Commissione Bilancio alla Camera, entrano in vigore.

Ecco le ultime importanti novità Ecobonus 110% introdotte dal DL:

  • estensione Ecobonus 110 per cento: approvata la proposta di aumentare la detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110% cd. “superbonus” , misura fortemente voluta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, anche alle seconde case (villette mono e bifamiliari e condomini), al terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli spogliatoi. Restano escluse le abitazioni più lussuose, le ville e i castelli.
  • Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
  • Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la guida ufficiale Superbonus 110%

  • Proroga Ecobonus 110% fino al 2022.

Il Governo, infatti, al fine di sostenere le famiglie e le imprese nell’emergenza Coronavirus ha pubblicato finalmente il nuovo decreto Rilancio 2020 in Gazzetta Ufficiale.

Il ministro del Mise, Patuanelli in merito al nuovo decreto legge ha confermato che all’interno del testo Dl Rilancio c’è un significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus”.

In particolare nel decreto Rilancio 2020 c’è un Superbonus 110 per cento:

  • aumento delle percentuali delle detrazioni Sismabonus e Ecobonus al 110%;
  • possibilità di  usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per il bonus facciate e bonus ristrutturazione.

Bonus facciate 110 per cento: quando spetta?

Il nuovo Ecobonus 110% si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in 5 quote annuali di pari importo o tramite sconto in fattura o cessione del credito.

Tale percentuale è applicabile a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati di seguito. Pertanto al esempio il bonus facciate al 110% è fruibile solo se agganciato a questi interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ciò significa che se si rifà l’intonaco della facciata contestualmente al cappotto termico dell’edificio, allora la spesa è detraibile al 110%.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

 

Ecco gli Interventi di riqualificazione energetica che se associati all’Ecobonus danno diritto al 110%:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio – sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire – con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Bonus facciate con sconto immediato o cessione:

Sconto immediato bonus facciate 2020: un’altra novità introdotta dal decreto Rilancio all’articolo 121 prevede l’estensione dello sconto immediato o cessione del credito ai privati che realizzano lavori incentivati con il “vecchio” bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente possa scegliere, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, tra:

  • sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

 

Bonus facciate 2020 al 90% anche con sconto:

Bonus facciate 2020 cos’è e come funziona requisiti nuova detrazione 90% in base alle prime istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 2/E del 14 febbraio 2020.

Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2021, i contribuenti, oltre a poter fruire dei bonus casa 2021 per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde, possono beneficiare anche della detrazione IRPEF 2021, quella per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute.

Il bonus casa si chiama bonus facciate e serve a dare un nuovo volto alle nostre città.

I contribuenti, pertanto, possono fruire di uno sgravio del 90% in caso di interventi di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non, beneficiando di un rimborso pari al 90% della spesa sostenuta nel 2020.

Grazie al decreto Rilancio anche il bonus facciate fruisce dello sconto fattura immediato.

Bonus facciate 2021:

Bonus facciate 2021 nella Legge di Bilancio:

  • nell’ultima versione, il bonus facciate è diventato un bonus autonomo, e cioé per cui sgaciato da qualsiasi riferimento al bonus ristrutturazioni.
  • il bonus non può essere applicato agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: ammessi al bonus solo gli interventi relativi a «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come gli infissi.
  • Il bonus facciate non è ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. In pratica secondo la nuova formulazione, la possibilità di detrazione sarà limitata alle spese per edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B e ciò consente di far rientrare nel bonus una grandissima parte delle città fatta eccezione per le zone C, ossia aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori.
  • Un altro correttivo introdotto riguarda l’allineamento tra la disciplina del bonus facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. La nuova versione lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane quindi al 90%. Nel caso in cui però, si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata, sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto dei requisiti ci saranno controlli a campione
  • Il bonus facciate 2021 pari al 90% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Si tratta, pertanto, di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.
  • Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Cos’è il bonus facciate 2021?

Che cos’è il bonus facciate: come previsto dal testo Legge di Bilancio 2021 il bonus fiscale chiamato bonus facciate 2021 che prevede uno sgravio Irpef del 90% per chi ristruttura facciate di edifici condominiali e non, sarà fruibile anche nel 2021.

Con il bonus facciata 2021spetta quindi una detrazione pari al 90% delle spese sostenute.

In base al testo del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2021, è confermato il cd. bonus facciate oltre alla conferma dei bonus per la casa (come ecobonus, sismabonus, bonus mobili, ristrutturazione edilizia).

Nello specifico, il DDL di Bilancio 2021 prevede che le spese documentate e sostenute nell’anno 2021, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati:

  • al recupero della facciata;
  • al restauro della facciata,

possono essere portate in detrazione dalle tasse.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito Agenzia delle Entrate nella guida bonus facciate 2020 pdf.

Bonus facciate 2021 come funziona e requisiti:

Come funziona il bonus facciate 2021: in base a quanto previsto dal testo definitivo della Legge di Bilancio 2021, andiamo a spiegare nel dettaglio il bonus facciata cos’è e come funziona, quanto spetta di detrazione, come effettuare il pagamento, da quando parte ed il limite di spesa agevolabile.

Il bonus facciate 2021 è stato previsto quale nuova misura all’interno del pacchetto dei bonus casa 2021, i cui interventi sono stati tutti prorogati per un altro anno.

In particolare la proroga delle detrazioni fiscali è stata riconosciuta nel 2021 su:

  • ristrutturazioni;
  • riqualificazione energetica;
  • adeguamento antisismico;
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici;
  • il bonus verde di balconi, giardini, terrazzi non è stato prorogato.

Tornando al bonus facciata 2021 ricordiamo che:

  • la detrazione delle spese è pari al 90%;
  • vale solo per le spese 2020;
  • la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.
  • A differenza degli altri bonus casa 2020, per il bonus facciate non è previsto alcun limite di spesa massima.
  • la detrazione può essere riconosciuta anche in caso di manutenzione ordinaria, per cui sarà sufficiente ritinteggiare la casa per usufruire del bonus.
  • il bonus facciate è cumulabile con altre misure di risparmio energetico, per cui ad esempio si potrà ritenteggiare la facciata e allo stesso tempo intervenire con lavori agevolabili con l’Ecobonus.

Bonus facciate 2021 detrazione 90%:

Il bonus facciata 2021 nuova detrazione 90% delle spese sulle ristrutturazioni è una nuova agevolazione che consentirà alle città italiane di tornare a nuovo splendore.

Il bonus facciate spetta nel 2021 a chi effettua lavori di ristrutturazione nel centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni, di:

  • facciata di una casa privata;
  • facciata del condominio,

L’agevolazione spetta per lavori finalizzati a:

  • Recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, sono ammessi i lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Le spese ammesse al bonus facciata 2021, sono quelle che riguardano l’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • grondaie;
  • pluviali;
  • parapetti;
  • cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili anche:

  • perizie e i sopralluoghii;
  • attestato di prestazione energetica;
  • ponteggi,
  • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.

 

Il Bonus facciate 2021 è ammesso nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

 

Bonus facciate 2021 spese escluse: guida Agenzia delle Entrate

Il bonus facciate 2021 non si può applicare agli interventi:

  • effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

La nuova guida bonus facciata Agenzia delle Entrate, prevede che:

L’agevolazione bonus facciate è una detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

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