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Bonus prima casa, ok all’agevolazione anche prima dell’omologazione della separazione

Bonus prima casa, ok all’agevolazione se la vendita dell’immobile è precedente all’omologazione dell’accordo di separazione da parte del Tribunale. A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 651 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate. L’emanazione del decreto è necessaria e, nello stesso, il trasferimento di proprietà deve essere funzionale alla risoluzione della crisi.

Bonus prima casa, ok agevolazione prima omologazione della separazione

Bonus prima casa, l’accesso all’agevolazione non è precluso nei casi in cui la vendita della casa avvenga prima dell’omologazione dell’accordo di separazione da parte del Tribunale. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 651 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione che elimina le imposte per gli atti conseguenti alla separazione si può applicare da quando i coniugi presentano ricorso per la separazione coniugale.

Nel caso di vendita successiva alla notifica ai coniugi della data di comparizione davanti al giudice, è necessaria l’emanazione dal Tribunale del decreto di omologazione dell’accordo di separazione consensuale.

Bonus prima casa, ok all’agevolazione anche prima dell’omologazione della separazione
Il bonus prima casa è l’oggetto della risposta all’interpello numero 651 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti nel caso di vendita della casa coniugale dopo separazione consensuale.

Come di consueto, lo spunto nasce dal caso presentato dall’istante.

Lo stesso ha contratto matrimonio civile e acquistato un immobile. In seguito i coniugi hanno depositato il ricorso per la separazione consensuale, presso il Tribunale competente.

I coniugi hanno poi messo in vendita la casa e, in accordo con il potenziale acquirente, stipulerebbero il rogito prima dell’udienza di comparizione dei coniugi in Tribunale.

L’istante chiede quindi se i coniugi possono beneficiare dell’agevolazione sulla prima casa, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per i casi di divorzio o di separazione.

L’Agenzia delle Entrate, per prima cosa, riporta quanto disposto dalla norma in questione, secondo cui:

“Tutti gli atti, i documenti ed iprovvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”

Sul tema la Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023, ha spiegato che l’esenzione in parola favorisce gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere per regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio.

Sono ricompresi anche gli accordi relativi al trasferimento della proprietà di immobili, per:

“favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi”.

L’Agenzia delle Entrate richiama anche la risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80/E che fornisce chiarimenti sulla decadenza dalle agevolazioni prima casa per l’acquisto dell’abitazione, poi trasferita entro 5 anni per effetto di un accordo di separazione.

Il documento di prassi sottolinea che:

“la cessione, a terzi, di un immobile oggetto di agevolazione ’prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.”

Il nocciolo della questione è quindi collegato con i tempi.

Bonus prima casa, ok alla vendita della casa: è un atti relativo alla separazione

In risposta al caso concreto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i coniugi hanno diritto all’agevolazione.

Per non perdere i benefici della stessa è infatti necessario che la vendita della casa prima dei 5 anni dall’acquisto deve essere collegata a un accordo omologato dal giudice, che a seguito della separazione regoli i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Nel caso specifico, il ricorso per la separazione consensuale è stato presentato prima della data del rogito che conclude la vendita dell’immobile.

Tale procedimento, quindi, può essere ritenuto un atto relativo al procedimento di separazione.

La vendita avviene in vista dell’accordo di separazione da sottoporre al vaglio del giudice ed è collegata a tale accordo per la risoluzione della crisi coniugale.

Per evitare la decadenza dall’agevolazione, come spiega il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

“è necessario, che venga emanato dal Tribunale il decreto di omologazione dell’accordo di separazione consensuale e che tale atto, omologato dal Tribunale e notificato a cura dell’istante al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, preveda che l’accordo patrimoniale (relativo alla vendita della casa coniugale) sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”

Risulta quindi necessaria l’emanazione del decreto di omologazione della separazione consensuale da parte del tribunale.

L’accordo patrimoniale, che prevede la vendita della casa, deve inoltre essere funzionale alla risoluzione della crisi.

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