La Camera approva il decreto migranti, noto come “Cutro 2”, con 162 sì, 106 no e due astenuti. Tra le varie norme, il provvedimento prevede anche la reclusione degli over 16 nei centri di detenzione per adulti fino a cinque mesi. Il testo ora passa ora all’esame del Senato.
La Camera approva il decreto migranti, ora passa al Senato: tutte le novità
Dalla stretta sui condannati all’espulsione degli immigrati irregolari ‘pericolosi’. Dall’aumento della capienza dei centri per migranti alle nuove norme sui minori non accompagnati, la cui età andrà stabilita anche attraverso radiografie, fino alla stretta sui richiedenti asilo. Queste sono alcune delle novità contenute nel decreto Migranti. Lo riporta l’Agenzia Giornalistica Italia.
Questo è il terzo provvedimento d’urgenza sul fronte immigrazione varato dal governo dopo il cosiddetto decreto Cutro. Dopo l’approvazione della Camera (con i soli voti del centrodestra) il decreto passa ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, che deve avvenire entro il 4 dicembre.
Ristrettezze sull’accesso agli stranieri condannati
Il decreto prevede che non sia ammesso l’ingresso in Italia di stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale.
Inoltre, saranno intensificati i controlli sulle domande di visto di ingresso. Si autorizza l’assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari.
Minori non accompagnati
Il decreto introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell’età nell’ambito della procedura di identificazione del minore. In particolare, in tema di accoglienza, si estende da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate.
Si consente di realizzare o ampliare i centro di accoglienza per minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto dispone l’inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta.
Si introduce inoltre la possibilità per il giudice di disporre l’espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull’età. È introdotta la possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l’effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l’età del minore.