Cronaca

De Luca non fa passi indietro: in Campania mascherina obbligatoria anche all’aperto, limiti alla movida | L’ORDINANZA

Arriva l’ordinanza di De Luca su mascherine movida in Campania. È stata pubblicata l’ordinanza 19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid.


L’ORDINANZA INTEGRALE


Campania, movida e mascherine: cosa stabilisce la nuova ordinanza di De Luca

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno e fino al 31 luglio, dalle ore 22 e fino alle ore 6:

  • è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
  • è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
  • ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
  • sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In tal senso, è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.

In Campania resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto

In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.

L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.


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