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La casa abusiva non va abbattuta se uno dei residenti ha gravi problemi di salute

La casa abusiva non va abbattuta se uno dei residenti ha gravi problemi di salute. Non può essere disposto l’abbattimento se uno dei residenti è malato: così la Cassazione applica i principi Cedu sul diritto all’abitazione.

La casa abusiva non va abbattuta se uno dei residenti ha problemi di salute

Gli immobili abusivi sono una specie di bomba ad orologeria: se non vengono sanati nei modi previsti dalla legge, possono essere demoliti per ordine del giudice penale che ha accertato il reato o con un provvedimento del Comune che ha rilevato la mancanza del permesso di costruire o le difformità essenziali. Così chi ci abita non è mai al sicuro; senza contare il fatto che questi immobili non sono commerciabili.

Ma una casa abusiva va demolita anche se dentro ci vive un malato? A questa interessante domanda ha risposto una nuova sentenza della Cassazione. Secondo gli ermellini, prima di dare l’ok all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo, il giudice, in virtù del principio di proporzionalità, deve fare valutazioni specifiche caso per caso.

Ciò significa che non si può ignorare, ad esempio, il fatto che uno dei membri della famiglia abbia gravi problemi di salute e che la casa sia di dimensioni ridotte appena sufficienti per abitarci. Non solo: il giudice deve anche considerare se il condannato ha un altro posto dove andare nel caso di sgombero e demolizione dell’immobile. Lo stabilisce la Cassazione che, con la sentenza n. 35640/21, depositata dalla terza sezione penale, accoglie il ricorso di una donna. La controversia riguarda l’ordine di demolizione degli immobili abusivi in cui la ricorrente viveva coi suoi familiari, motivo per cui veniva presentava istanza al giudice dell’esecuzione mirata a ottenere la revoca o la sospensione dell’abbattimento ma senza successo. Il verdetto cambia con il ricorso presentato in cassazione che risulta fondato.

La decisione

La Corte di appello di Napoli si è limitata a ritenere «in modo assertivo che l’interesse dello stato al ripristino della legalità e alla tutela del territorio e del suo ordinato sviluppo, attuato mediante l’esecuzione dell’ordine di demolizione, è proporzionato rispetto agli interessi di cui sono portatori gli istanti». Ciò non basta per la Corte suprema perché, nel caso specifico, non è stata valutata «la situazione di malattie gravi dei residenti negli immobili, peraltro, documentata con allegazioni di numerose certificazioni e la limitata volumetria degli immobili di circa 50 metri quadri ciascuno, in relazione al tipo di abuso edilizio». Questi motivi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, inducono la Corte ad annullare la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.

 

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