Come annunciato nelle scorse ore, i comuni di Marcianise e Orta di Atella sono state dichiarate zona rossa a causa dell’alto numero di contagi registrati nei due comuni casertani. Ecco l’ordinanza numero 84, firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
Covid, zona rossa a Marcianise e Orta di Atella
Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Orta d’Atella (CE) nonché al territorio urbano del Comune di Marcianise (CE), con esclusione della zona industriale, sono disposte le seguenti misure:
- divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
divieto di accesso nel territorio comunale; - sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità; - sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
- Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati.
- È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari.
- È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dai territori come sopra individuati, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
- Con riferimento ai territori di cui al punto 1. è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
- Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Per chi viola la zona rossa sono previste pesanti sanzioni, come la multa da 400 fino a 3mila euro, in caso di recidiva.