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Autolavaggio abusivo sequestrato nel Casertano: deve essere demolito

Lusciano autolavaggio abusivo demolito

Immagine di repertorio

L’autolavaggio abusivo di via De Curtis sequestrato sequestro dal Comune di Lusciano, dovrà essere demolito. Lo ha disposto un’ordinanza dell’ufficio tecnico comunale a seguito di un sopralluogo eseguito dai tecnici dello stesso Utc, con il comando della Polizia municipale. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Lusciano, sequestrato autolavaggio abusivo: deve essere demolito

L’Asl di Caserta, proprietaria dei terreni, aveva segnalato la costruzione di un manufatto abusivo (nello specifico un impianto di autolavaggio). Quindi il Comune di Lusciano ha emesso un’ordinanza di chiusura per l’autolavaggio ubicato in via De Curtis, una traversa di via Della Libertà, a seguito di gravi violazioni ambientali riscontrate durante un sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale. I caschi bianchi avevano riscontrato gravi violazioni della normativa ambientale, con relativo verbale di sequestro dell’attività.

Disposta la demolizione

“Considerato che l’area, attualmente è classificata secondo lo strumento urbanistico vigente – è scritto nell’ordinanza – quale Zona E2, territorio rurale e aperto complementare alla città; che all’atto del sopralluogo non risultavano lavorazioni in corso d’opera ne tantomeno richieste di pratiche edilizie o concessioni edilizie per la realizzazione di tali manufatti; che dai rilievi effettuati, l’area si presenta con una serie di volumi non autorizzati, consistenti in un manufatto edilizio ad uso officina, un deposito, un manufatto in ferro ed una rampa, un capannone con struttura portante in acciaio per uso lavaggio di auto, ed un ulteriore struttura in ferro, attualmente senza copertura. Si ordina al titolare dell’autolavaggio di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere abusive, realizzate sulla porzione di terreno tenuto in fitto (attualmente di proprietà dell’Asl di Caserta), nonché il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di novanta giorni“.

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