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Elezioni Comunali, a Marcianise si vota per il nuovo sindaco: liste e candidati

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A Marcianise si vota per le elezioni comunali che avranno luogo domenica 20 settembre dalle dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative si terrà il 4 e 5 ottobre. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali.

Elezioni comunali 2020 a Marcianise, i candidati a sindaco

Candidato a sindaco Dario Abbate

Lista Partito Democratico

Lista Marcianise Democratica

Lista Progettiamo il Domani

Lista Sinistra e Cambiamento

Lista Marcianise Libera

Candidato a sindaco Antonello Velardi

Lista Marcianise Attiva

Lista Marcianise Solidale

Lista Marcianise Nostra

Lista Città Democratica

Lista Cittadini in Movimento

Candidato a sindaco Antonio Tartaglione

Lista Forza Italia

Lista Fratelli d’Italia

Lista Prima Marcianise

Candidato a sindaco Alessandro Tartaglione

Lista Terra di Idee

Lista Marcianise Riparte

Candidato a sindaco Anna Arecchia

Lista Marcianise nel Cuore

Lista Più Sicurezza X Marcianise

Lista Siamo Marcianise

Candidato a sindaco Gaetano Marchesiello

Lista Marcianise Democratica e Solidale

Come votare il sindaco

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.  Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può:

Nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. È disciplinata l’ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

Elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate. In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi (premio di maggioranza). La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni.

Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.


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