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Clamoroso a Teano: si dimette il sindaco D’Andrea

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Si è dimesso Dino D’Andrea che, dunque, lascia la carica di sindaco di Teano. “Gli ultimi mesi non hanno potuto che farmi prendere atto dell’assenza delle condizioni atte a consentirmi continuare a svolgere con serenità un compito che avrebbe richiesto in una fase quanto mai delicata il massimo dell’impegno da parte di tutti” ha spiegato il primo cittadino dimissionario.

Teano, si è dimesso il sindaco Dino D’Andrea

“Le mie dimissioni sono state il frutto di un meditato ed approfondito ragionamento personale e politico. Ho sempre pensato che avrei fatto un passo indietro nel momento in cui mi fossi reso conto che la mia visione politica non fosse stata più coerente con il patto stipulato con la Città”. Questo gesto, se definitivo, è l’epilogo di una serie di fibrillazioni politiche in corso da molto tempo, in particolare nel Pd locale e in seno alla stessa maggioranza.

Cosa succede quando un sindaco si dimette

Le dimissioni del sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. (art. 53 del Testo Unico degli enti locali). Durante quei 20 giorni, Sindaco, Giunta e Consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione.

Dopo i 20 giorni è disposto lo scioglimento del Consiglio comunale (art. 141 del D.Lgs. 267/2000) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Cessano anche tutte le cariche politiche, decadono gli uffici di supporto all’Amministrazione e gli incarichi a contratto. Il Prefetto nomina in questa fase un Commissario, detto Prefettizio, fino alla conclusione del procedimento di scioglimento che termina – con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno – entro 90 giorni.

Entro il termine di 90 giorni, è nominato un commissario straordinario – sempre con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del Viminale – i cui poteri sono identici a quelli, sommati, del Consiglio, della Giunta e del sindaco. Il rinnovo del Consiglio – ovvero le elezioni – deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. I consiglieri cessati dalla carica continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

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