Picchiare i figli per educarli può essere considerato reato. Nella sentenza 18706/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che non è mai consentito ricorrere alla violenza morale o fisica per educare i figli. Vediamo però come è giunta ad affermare questo importante principio giuridico dall’alto contenuto morale.
La Corte d’Appello condanna l’imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente e delle figlie. Si ricorda che il reato di maltrattamenti, contemplato dall’art. 572 c.p. punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni chiunque “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.”
Picchiare i figli per educarli è reato, la sentenza della Cassazione
Non è consentito ricorrere alla violenza per educare o correggere
La Cassazione con la sentenza n. 18706/2020 dichiara il ricorso dell’imputato inammissibile per i motivi che si vanno a esporre. La Corte, dopo aver precisato che “una sentenza non può essere annullata solo per mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione” rileva che il quadro probatorio ricostruito dalla Corte d’Appello non fa che confermare quanto affermato dall’accusa, ossia che la condotta dell’imputato deve essere ricondotta al reato di maltrattamenti. I giudici dell’appello hanno infatti “fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte”.
Per quanto riguarda invece la tesi dell’imputato secondo cui l’episodio di violenza in danno della figlia dovrebbe essere ricondotto al reato di abuso dei mezzi di correzione, per la Cassazione non regge. La Corte d’Appello in sentenza ha infatti evidenziato, contrariamente a quanto ammesso dal ricorrente “un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò sia incompatibile con il reato di abuso dei mezzi di correzione; l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente (…) in quanto l’uso della violenza per fini correttivi ed educativi non è mai consentito.”