Cronaca

La circolare di Brunetta per gli uffici pubblici: dove sono raccomandate le mascherine Ffp2

Il ministro Renato Brunetta ha emanato una circolare che chiarisce l’utilizzo delle mascherine negli uffici pubblici

Il ministro Brunetta si è espresso sull’uso delle mascherine Ffp2 all’interno degli uffici pubblici. Sulla base dell’ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, che contiene la raccomandazione all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha appena firmato una circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche. La notizia è stata diffusa dal suo stesso dicastero.

La circolare di Brunetta sull’utilizzo delle mascherine negli uffici pubblici

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per applicare l’ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici in modo omogeneo. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L’uso delle mascherine Ffp2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale considerato “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Secondo quanto si legge nella circolare la mascherina è raccomandata per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, a meno che non vi siano spazi tali da escludere rischio di assembramenti, ma anche nel corso di riunioni in presenza. Va usata comunque se si è in coda, anche al bar o per entrare in ufficio e “in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie“.

I dispositivi non sono necessari all’aperto

I dispositivi di protezione non invece sono necessari – chiarisce la circolare – in caso di attività svolta all’aperto, in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente, in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua. “Ciascuna amministrazione – conclude la circolare – dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità“.

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