Coronavirus: cosa prevede il decreto del Governo? Misure straordinarie per limitare la diffusione del Covid-19 ed evitare così di sovraccaricare un sistema sanitario già messo a dura prova soprattutto nelle zone rosse del Nord Italia. Il Governo ha lavorato alla stesura di un decreto legge che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato mercoledì sera e che contiene misure definite di “distanziamento sociale” per contenere l’epidemia del Coronavirus.
Una misura d’emergenza presa dopo che i dati della Protezione civile hanno certificato l’aumento dei casi di contagio nelle ultime 24 ore: in totale i nuovi casi sono 587 mentre i dati delle 24 ore precedenti davano un aumento di 428 casi. Sono 3.089 i casi totali di contagiati da Coronavirus dall’inizio dell’emergenza scoppiata venerdì 21 febbraio.
Ecco cosa prevede il decreto (disposizioni valide fino al 3 aprile, ad eccezione della chiusura delle scuole in vigore fino al 15 marzo).
Coronavirus, tutele per lavoratori in sanità e servizi pubblici essenziali
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della sindrome da Coronavirus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Coronavirus, scuole e università chiuse
Da oggi 5 marzo e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
“I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Le assenze maturate dagli studenti a causa dell’emergenza Coronavirus “non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.
Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico.
Coronavirus, stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura
Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d ovvero il rispetto di norme igieniche.
Coronavirus, limitazione agli accessi al pronto soccorso
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Coronavirus, invito ad applicare il lavoro a distanza
La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Coronavirus, le raccomandazioni per anziani e norme igieniche
Il decreto fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si chiede ai sindaci e associazioni di categoria di promuovere “la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali”.
Nelle “pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani”.
Inoltre, “le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi”.
Vengono ribadite le misure igienico-sanitarie
- lavarsi spesso le mani, e si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, utilizzando un fazzoletto e evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Coronavirus, cosa fare in caso di sintomi
In particolare in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
- indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
Coronavirus, le misure di quarantena
Il decreto. ricordando che la mascherina chirurgica va indossata solo da chi manifesta sintomi, prescrive alcune regole per la quarantena.
Nella predisposizione della quarantena viene fatto divieto di “contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, mentre vige l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza e il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione al Coronavirus”.
Nel dettaglio sono tenuti a comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta chi abbia fatto accesso alle zone rosse a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, o abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Gli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione.
L’operatore di sanità pubblica deve inoltre accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi.
L’operatore di sanità pubblica “informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020)”.
In caso” di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine”.
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