Coronavirus, datore di lavoro rischia di incorrere nella responsabilità penale in caso di contagio di un dipendente: i reati ipotizzati sarebbero quello di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, causando la malattia o la morte del lavoratore.
Coronavirus, responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio
In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro, e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale, e a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro
A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.
Cosa dice la legge
La colpa specifica potrebbe essere individuata anche in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), o in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).
Accesso di terze persone
Per regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro, il datore di lavoro dovrà adottare ulteriori misure nei confronti dei soggetti terzi, quali la richiesta di autocertificare l’adozione di misure di prevenzione o la stretta regolamentazione degli accessi presso i siti della società.
Sanzioni e responsabilità penale
Inoltre, poiché in astratto i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, potrebbe essere contestata alla Società la responsabilità amministrativa degli enti in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, sanzioni pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di Euro e interdittive (es. interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).
Cosa deve chiedere il dipendente?
Il dipendente, prima di rientrare in servizio, potrà richiedere di fornire tutte le informazioni più opportune volte a verificare:
- se la società abbia messo a disposizione un budget per far fronte all’emergenza;
- se la società abbia valutato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mediante l’integrazione dei rischi inerenti gli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio;
- quali misure preventive siano state adottate allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all’interno della sede e degli stabilimenti della Società e contenere il rischio di contagio;
- se siano state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
- se siano state favorite e promosse il più possibile, compatibilmente con l’attività svolta, soluzioni di smart working e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
- se sia stato imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
- se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
- se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
- se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.