In piena emergenza coronavirus, sono diversi i decreti e le ordinanze da tenere a mente se si ha intenzione di spostarsi, anche solo per fare la spesa. E sono tantissimi gli interrogativi degli italiani, molti dei quali confusi sui comportamenti da tenere in questo periodo di pandemia da Covid-19. Per questa ragione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti. In pratica, le classiche Faq (Frequently asked questions). Noi le abbiamo raccolte.
Ecco le misure che riguardano violazioni e sanzioni
Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?
È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell’ordine.
In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?
L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
L’ammenda di cui si parla comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale?
Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.
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