Coronavirus, ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Coronavirus, interventi urgenti in relazione all’emergenza
Il capo del dipartimento della Protezione civile, considerato di dover garantire uniformità applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020, dispone:
- Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.
- L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.