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Nuovo dpcm, stop a viaggi e spostamenti (con alcune eccezioni) | IL DOCUMENTO INTEGRALE

Firmato e pubblicato il nuovo dpcm di ottobre per l’emergenza coronavirus. Una serie di regole che riguardano la vita quotidiana, atte a contenere i contagi da Covid-19, in risalita in molte Regioni d’Italia, in particolar modo Lombardia Campania.
Le nuove regole riguardano l’utilizzo delle mascherine, lo stop agli sport amatoriali, limitazioni a feste privatecerimonie in genere e nuovi orari per gli esercizi commerciali, in particolar modo bar ristoranti. Novità anche per quanto concerne trasporti spostamenti da e per l’Italia.

Coronavirus, nuovo dpcm di ottobre: viaggi e spostamenti

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1:

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

Cosa fare per chi rientra dall’estero

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D. E cd F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico. effettuato per mezzo tampone e risultato negativo.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C. D. E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19. resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Gli obblighi di vettori e armatori

I vettori e gli armatori sono tenuti a:

In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Le navi da crociera

I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 6.

Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 e sono vietate escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.


IL DPCM INTEGRALE


 

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