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Covid in Campania: cosa cambia per matrimoni e altre cerimonie

Cosa cambia per matrimoni e cerimonie con la nuova ordinanza della Campania? Nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Si tratta di un provvedimento mirato alla movida e che punta a contenere la nuova ondata di contagi.

Nuova ordinanza Campania, cosa cambia per matrimoni e cerimonie

L’allegato 3 all’ordinanza numero 75 contiene tutte le regole da rispettare per matrimoni e cerimonie. Il documento redatto dall’Unità di Crisi Regionale prevede le seguenti misure:

È consentito


Il protocollo per matrimoni e cerimonie


L’ordinanza della Regione Campania su feste e cerimonie, il chiarimento

Ecco nel dettaglio i contenuti puntuali del chiarimento:

  1. La disposizione di cui al punto 2. dell’Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 (“Con decorrenza dal 1° ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1″”) a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.
  2.  Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l’indicato limite numerico non opera ove l’evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.
  3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall’Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.
  4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai “coperti” degli esercizi di ristorazione destinati all’utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.
  5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell’Ordinanza.
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