Cronaca

Covid in Campania, protocollo di sicurezza e nuove regole per cerimonie e matrimoni

Cerimonie e matrimoni in Campania: il Governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza. Ecco il protocollo con le regole di sicurezza per la diffusione del covid.

Cerimonie e matrimoni in Campania: l’ordinanza di De Luca

Il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca ha modificato con ordinanza – come anticipato ieri – la normativa di sicurezza anti-Covid-19 per la cerimonia di nozze. La nuova ordinanza prevede che ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall ‘Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle nuove prescrizioni. Gli organizzatori degli eventi e ricevimenti dovranno comunicare all’Unità di crisi regionale ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva.

Prorogate tutte le disposizioni

Sono anche prorogate tutte le disposizioni previste dall ‘Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’ aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Le violazioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa. di una muilta e si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni.

Il testo dell’ordinanza

Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

Protocollo Wedding e Cerimonie

1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;

1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.

Il monitoraggio

È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.

1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. 1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vs Bologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate le disposizioni di cui all’ Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. 1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese, altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

L’ordinanza

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all’ANCI Campania, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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