Cronaca

Emergenza covid in Campania: stretta su ristorazione, jogging e sagre

Emergenza covid in Campania, nuova ordinanza del Presidente della Regione Campania De Luca: jogging nei parchi, sul lungomare, e in città, solo dalle 6.00 alle 8.30, sagre e fiere consentite solo con postazioni fisse, per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub e simili attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo.

Emergenza covid, nuova ordinanza delle Regione Campania

La Regione Campania ha emesso, poco fa, l’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I punti salienti dell’ordinanza sono i seguenti:

All’esito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM 13 ottobre 2020 e dell’ordinanza regionale n. 78 di data odierna:

  • Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
  • per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi  similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica  al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo);
  • lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione   è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
  • è confermatala vigenza del  Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020;
  • l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è  soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;

Ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:

  • di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione dellemani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;
  • di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;
  • di  adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attivitàele ulteriori sanzioni previste.

Confermati i protocolli vigenti

Sono confermati i Protocolli di settore approvati conprecedenti  ordinanze regionali nonchè l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.


Qui l’ordinanza completa


 

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