Covid: la nuova ordinanza del presidente De Luca
Sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data – e, in particolare:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. È fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.
Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
Obbligatorio di mascherina
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021- così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 – l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.
L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
Isolamento fiduciario e controllo dei passeggeri
2. A modifica ed aggiornamento del punto 3. dell’Ordinanza regionale n. 21 del 31 luglio 2021: – è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021, come modificata ed aggiornata dall’Ordinanza del Ministro della Salute 28 agosto 2021, non preveda l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità da definirsi all’esito di apposito tavolo tecnico.
3. È dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di verificare, anche di concerto con GESAC e USMAF, per quanto di competenza, le misure adottate ai fini dell’ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) del Decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in tema di accesso dei passeggeri ai voli di linea nazionali e agli altri mezzi di trasporto previsti dalla norma.