Ddl Zan, cosa ha chiesto il Vaticano
Secondo quanto scritto nel documento consegnato all’ambasciata italiana di Città del Vaticano il 17 giugno, “alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato”.
Il comma 1 dell’articolo 2 dei Patti Lateranensi afferma: “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. Il comma 3 invece garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Cos’è e come funziona la legge Zan contro l’omofobia
La legge prende il nome dal suo promotore: Alessandro Zan, (Partito Democratico), politico e attivista LGBT egli stesso vittima di discriminazioni e aggressioni a causa della sua omosessualità.
Il testo ha lo scopo di contrastare le discriminazioni fondate su orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, per assicurare maggiore tutela ad omosessuali e transessuali, vittime di episodi di violenza fisica e verbale.
Il provvedimento
In poche parole il provvedimento amplia l’ambito di applicazione dei delitti contro l’eguaglianza previsti dal Codice penale agli articoli 604 bis e 604 ter, aggiungendo al novero delle fattispecie condannate i comportamenti discriminatori rivolti a disabili, omosessuali, transessuali e qualunque atto persecutorio motivato dall’orientamento sessuale.
Cosa prevede il testo
Alla Camera, il testo della legge Zan ha ottenuto 265 voti a favore e 193 contrari. In Senato, invece, la votazione non è stata ancora calendarizzata.
Il testo riunisce diversi precedenti progetti contro l’omofobia (in particolare i ddl Boldrini, Scalfarotto e Bartolozzi) e prevede una circostanza specifica per le discriminazioni rivolte contro persone omosessuali e trans, rafforzando quanto già stabilito nella legge Mancino n. 25/1993: al divieto di discriminazione per motivi “razziali, etnici o religiosi” si aggiungono quelli fondati “sul genere e sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.
Una proposta di legge che non solo tutela i diritti della comunità LGBT ma punisce anche il sessismo e la misoginia.
Misure e pene della legge Zan
Ma quali sono le misure previste? All’articolo 604 bis (che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose) si aggiungono le condotte discriminatorie fondate su “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” punite come segue:
- la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione nei confronti delle categorie indicate;
- la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi discriminatori;
- la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza verso le categorie discriminate.
- Invece la modifica all’articolo 604 ter prevede una circostanza aggravante – quindi una pena più severa – per i reati commessi con finalità discriminatoria, odio etnico-razziale, religioso o per agevolare organizzazioni, gruppi, movimenti fondati su principi discriminatori.
- Per questi soggetti la pena è aumentata fino alla metà.