Arriva l’ordinanza per la chiusura anticipata dei locali in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di anticipare la stretta del governo sul coprifuoco anti-movida firmando una ordinanza, la numero 77, che ha come oggetto “Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione”.
Il provvedimento limita l’attività dei locali quali bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dalle 23 alle 6 del mattina nei giorni da domenica e giovedì e da mezzanotte alle 6 del giorno successivo tra il venerdì e il sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.
Chiusura anticipata dei locali in Campania, l’ordinanza di De Luca
Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, convertito in legge 35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
- È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 06 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.
- Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.
Le altre disposizioni
Restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza 76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:
- dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;
- di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.