Stop obbligo vaccinale sanitari da 1 novembre e rinvio riforma Cartabia: il nuovo decreto del governo. Il Consiglio dei ministri, riunito per la prima volta per lavorare sui dossier politici ed economici, sta per varare il decreto che contiene le nuove misure su giustizia, Covid e sicurezza. La riunione di oggi ha anche all’ordine del giorno la nomina delle figure del ‘sottogoverno’, i sottosegretari e viceministri che completano la squadra del nuovo esecutivo.
Stop obbligo vaccinale sanitari da 1 novembre: il nuovo decreto del governo
Verrà approvato un unico decreto, dal titolo ‘Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali’.
Il provvedimento contiene il mantenimento del cosiddetto ‘ergastolo ostativo’, considerato dal governo Meloni un punto essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata, con una stretta sui benefici penitenziari per chi non collabora (provvedimento urgente alla luce dell’udienza della Corte Costituzionale fissata per l’8 novembre 2022). Uno degli articoli del decreto legge prevede poi che l’entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022, che attua la riforma Cartabia del processo penale, venga fatta slittare al 30 dicembre 2022.
Come cambiano le misure sul Covid
La prima misura sulla pandemia riguarda invece l’anticipo a domani, 1 novembre 2022, della scadenza dell’obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria, con la conseguente abrogazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo.
Il Capo II del testo all’esame del Cdm prevede all’articolo 6 (“Modifiche al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44”) una serie di modifiche che vanno in questa direzione, agli articoli 4, 4-bis e 4-ter della legge di conversione del decreto di aprile 2021 (la n. 76/2021). In particolare, il decreto originario prevedeva che “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2”.
La vaccinazione secondo quel testo costituiva un “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.