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Decreto Rilancio: indennità per i braccianti agricoli, 500 euro, in aggiunta a quella stabilita per il mese di marzo

Decreto Rilancio: indennità per i braccianti agricoli, 500 euro, in aggiunta a quella stabilita per il mese di marzo. I braccianti che nel 2019 hanno svolto meno di 50 giornate di lavoro ed esclusi dal beneficio delle indennità dei 600 e 500 euro di marzo e aprile, potranno accedere al reddito di emergenza

Decreto Rilancio: indennità di 500 euro per i braccianti agricoli

Ai braccianti agricoli per il mese di aprile 2020 sarà erogata un’indennità di 500 euro, in aggiunta a quella stabilita per il mese di marzo.

La compatibilità con reddito di cittadinanza

I braccianti che non avevano ottenuto l’indennità a marzo a causa della titolarità di Reddito di cittadinanza nel nucleo familiare potranno richiedere i 500 di aprile perché è prevista la compatibilità con RdC fino a concorrenza dell’importo dell’indennità.

Il reddito di emergenza anche per i braccianti

I braccianti che nel 2019 hanno svolto meno di 50 giornate di lavoro ed esclusi dal beneficio delle indennità dei 600 e 500 euro di marzo e aprile, potranno accedere al reddito di emergenza. L’importo, riconosciuto al nucleo familiare in base specifici requisiti reddituali e patrimoniali, va dai 400 agli 800 euro per due mensilità, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto e le domande si presentano entro giugno 2020.

L’indennità per il lavoro stagionale

I lavoratori stagionali dell’industria alimentare e della pesca che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1gennaio 2019 fino al 31 gennaio 2020 e che abbiano lavorato per almeno 30 giorni nel medesimo periodo potranno richiedere un’indennità di 600 euro per ciascun mese di aprile e maggio.

La proroga delle prestazioni Naspi e Dis-Coll

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL sono prorogate per ulteriori due mesi ai lavoratori ai quali queste indennità sono scadute nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

La cassa integrazione agricola (Cisoa)

Per il settore agricolo i 90 giorni di cassa integrazione con causale Covid 19 si aggiungono a quelli previsti dalla legge ordinaria e ne potrà usufruire anche chi ha lavorato meno di 181 giornate annue e la fruizione è riferita al singolo lavoratore.

NO ai Voucher, Si al cumulo

I percettori di cassa integrazione e di reddito di cittadinanza potranno cumulare queste indennità con la retribuzione percepita in agricoltura, per un importo massimo di 2.000 euro. Una scelta che amplia il numero delle persone che potranno lavorare in agricoltura garantendo al contempo la giusta retribuzione contrattuale, la copertura previdenziale e non un buono pagabile a giornata.


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