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Il detenuto del 41 bis ha diritto a due ore d’aria: lo dice la Cassazione

La Cassazione con sentenza n. 17579/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso avente ad oggetto il diritto del detenuto in 41 bis di due ore di permanenza all’aperto, precisa che con questi termini devono intendersi due ore effettive di aria.

I detenuti del 41 bis hanno diritto a due ore d’aria

Due ore d’aria sono pari a due ore condivise negli spazi aperti, anche se si è regime di carcere duro. La Cassazione ha ribadito quanto stabilito dal tribunale di sorveglianza di Sassari, che aveva accolto il ricorso di un detenuto di Pagani, di 41 anni, Vincenzo Confessore, respingendo contestualmente il ricorso del Ministero della Giustizia e del Dap.

L’uomo sta scontando un definitivo di pena ed è attualmente in attesa di giudizio nel processo imbastito dalla Procura Antimafia di Salerno, Taurania Revenge, per un traffico di droga gestito dal presunto clan Fezza – Petrosino D’Auria. In precedenza, il 41enne aveva presentato reclamo contro il regolamento dell’istituto penitenziario per quanto riguardava le condizioni dei detenuti sottoposti al carcere duro del 41 bis, che prevedeva una sola ora d’aria, mentre la seconda veniva impiegata in biblioteca o in palestra. Comunque, al chiuso.

Il giudice di sorveglianza, nell’accogliere il ricorso, aveva citato la legge in materia, che individua l’aria aperta come una necessità «legata al diritto alla salute dei detenuti, ben diversa dalla socoetià trascorsa all’interno di stanze chiuse». Nulla era stato invece motivato dal Ministero riguardo la possibilità, invece, di ridurre la permanenza all’aria aperta del detenuto. L’Avvocatura dello Stato aveva infatti sostenuto della possibilità di pericoli con la fruizione di due ore d’aria, senza però entrare nel merito ed indicare elementi specifici legati allo status del detenuto. La Cassazione ha così rigettato il ricorso dello Stato, dichiarando legittime le due ore d’aria per il 41enne di Pagani.

 

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