Donazioni informali e donazioni indirette senza tasse perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta infatti solo se queste liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
Donazioni dirette senza tasse: ecco quando e perché
E’ quanto stabilisce una pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione di cui scrive oggi il Sole24Ore. Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate e definita dagli ermellini come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
La sentenza della tributaria parte dal Testo unico “dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione – è detto nell’articolo del quotidiano economico – sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta (vale a dire quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente), dopo aver, però, esordito sancendo che resta «ferma l’applicazione dell’imposta» sulle donazioni «anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”. Da questi elementi la Cassazione desume “che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta «da atti soggetti alla registrazione.