Saranno possibili già dal prossimo anno accademico, le iscrizioni per la doppia laurea. A confermarlo – ricordando che la stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) – il ministero dell’Università e della Ricerca, con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam. Scopriamo insieme come funziona e quali sono le modalità.
Doppia laurea, iscrizioni già dal prossimo anno
Con la nota si ricorda che con la legge 12 aprile 2022, n. 33 “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.
Come funziona l’iscrizione alla doppia laurea
Nella nota si ricorda che la legge prevede «la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni. E’ inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonchè l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica».
Il dottorato
In merito alla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa che “si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato”.
Le modalità
Saranno i decreti attuativi, in corso di definizione, a disciplinare le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonchè per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.