Cronaca

Nuovo Dpcm ufficiale: ristoranti chiusi alle 18, massimo 4 persone al tavolo

Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: ristoranti chiusi dopo le 18 e vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Ecco una delle novità introdotte.

Dpcm, le novità introdotte sui ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
    igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
  • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente
  •  restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree
    di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti,
    con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  •  le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le
    Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle
    suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
    individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
    nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle
    regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
    contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
    all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite
    sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020″

DPCM 24 ottobre


 

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